I contratti di lavoro
I contratti di lavoro sono disciplinati dal dlgs 276/2003, meglio noto come Legge Biagi.
Sono 7 i tipi di contratto di lavoro regolati da questa legge:
- Prestazioni occasionali accessorie
- Contratto di lavoro a progetto
- Contratto di somministrazione
- Contratto di lavoro intermittente
- Contratto di lavoro ripartito
- Contratto di lavoro a tempo parziale
- Contratto di apprendistato
PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO RESE DA PARTICOLARI SOGGETTI
La disciplina delle prestazioni occasionali accessorie mira, nelle intenzioni del Governo, a conseguire due finalità:
- regolarizzare determinate attività lavorative individuate dal legislatore che servono a soddisfare opportunità/necessità che possono crearsi nell’ambito famigliare (piuttosto che in ambito aziendale),
- farle emergere dal sommerso, dato che attualmente queste vengono svolte quasi completamente in nero.
A questo proposito, l’INPS e l’INAIL stipuleranno una convenzione con il Ministero del Lavoro al fine di monitorare l’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, derivanti dalle procedure di pagamento e incasso che sono state introdotte.
Sarà compito del Ministero del lavoro, diciotto mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto predisporre, d’intesa con l’INPS e l’INAIL, una relazione sull’andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e riferirne in Parlamento.
IL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO
La riforma delle collaborazioni coordinate e continuative rappresenta un altro punto centrale di questo provvedimento legislativo.
L’introduzione del contratto di lavoro a progetto mira a raggiungere, nelle intenzioni del Governo, due finalità complementari.
In primis, il Governo ha ritenuto necessario emanare nuove norme per eliminare la possibilità di quelle pratiche elusive che avevano permesso, soprattutto negli anni novanta, la proliferazione e l’eccessivo ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, in effetti, mascheravano, veri e propri rapporti di lavoro subordinato.
Contemporaneamente, il decreto conferisce un riconoscimento legislativo ad una tendenza, quella di lavorare a progetto, che si è resa sempre più necessaria e manifesta in ragione della terziarizzazione dell’economia. Nel nuovo contratto di lavoro a progetto, che, presenta elementi tipici della collaborazioni, il Governo ha, così, inteso riconoscere e conferire a favore dei lavoratori maggiori tutele, che non erano invece presenti nella previgente disciplina.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
La Legge Biagi introduce una nuova disciplina sulla somministrazione di lavoro abrogando sia le regole contenute nella legge 1369/1960 che vietavano la somministrazione di lavoro altrui, sia gli articoli 1-11 della legge 196/1997, che avevano introdotto la fornitura di lavoro temporaneo come mera accezione alla regola di cui alla legge 1369/1960.
Lo schema contrattuale del contratto di somministrazione di lavoro prevede, come nel lavoro interinale, l’interazione di tre diversi soggetti: il somministratore, l’utilizzatore e il lavoratore.
E’, quindi, previsto l’utilizzo di due tipologie contrattuali:
- un contratto di somministrazione di natura commerciale, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore;
- un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore e il lavoratore.
Il somministratore è un soggetto regolarmente autorizzato a svolgere l’attività e iscritto nell’apposita sezione dell’albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, secondo quanto previsto dagli art. 4 e 5 del decreto attuativo.
L’utilizzatore è il soggetto che, concludendo il contratto con il somministratore, si avvale del prestazione dei lavoratori negli ambiti e secondo le modalità previste dalla legge.
Il lavoratore svolge, per tutta la durata della somministrazione, la propria attività nell’interesse dell’utilizzatore, secondo le modalità e sotto il controllo dello stesso.
IL CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO
Il contratto di lavoro a prestazioni ripartite (il cosiddetto “job sharing”) consiste in un particolare tipo di rapporto di lavoro subordinato sorto negli Stati Uniti alla fine degli anni 60 e successivamente diffusosi in Europa. In Italia, pur non essendo, fino a oggi, oggetto di un preciso intervento legislativo, il job sharing ha avuto una discreta diffusione, tanto da essere stato regolamentato nell’accordo di rinnovo del contratto collettivo per i lavoratori del terziario e nella circolare del ministero del Lavoro n. 43 del 1998.
L’ammissibilità di questa forma flessibile di lavoro è prevista dall’articolo 4, lettera e) della delega.
IL CONTRATTO DI LAVORO PART TIME
Le riforme introdotte nella struttura del contratto di lavoro a tempo parziale modificano l’originario decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e il successivo decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100.
La principale novità riguarda l’introduzione sia di clausole flessibili sia di clausole elastiche, che, nelle intenzioni del legislatore, si propongono di restituire alla contrattazione collettiva e alle pattuizioni individuali piena operatività, per fornire ai lavoratori e alle lavoratrici uno strumento contrattuale di qualità.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Il decreto attuativo individua nel contratto di apprendistato uno dei due strumenti privilegiati dal governo per perseguire la politica della formazione continua, secondo quanto previsto dalla «Strategia Europea per la occupazione».
In particolare, il contratto di apprendistato ha anche l’obiettivo di favorire una formazione in alternanza, che raccordi i sistemi di istruzione e di formazione professionale, e assegna all’impresa formativa il compito di concorrere “sulla base delle intese con le istituzioni formative, alla formazione degli studenti, degli apprendisti, degli occupati e delle persone in cerca di occupazione” (Art. 52, comma 2), nell’ambito di percorsi di istruzione, di formazione professionale, anche integrati, nella transizione al lavoro e nell’esercizio dell’apprendistato.
L’utilizzo del contratto di apprendistato permetterà al lavoratore di ottenere una qualifica professionale che varrà come credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale (Art. 51).
Per ciò che concerne gli incentivi economici, restano, per il momento, in essere, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli attuali sistemi di incentivazione. L’erogazione di tali incentivi sarà tuttavia soggetta ad una effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite dal Ministro del lavoro e delle Politiche sociali.
Durante il rapporto di apprendistato, l’impresa formativa potrà inquadrare il lavoratore in una categoria di inquadramento fino a due livelli inferiore rispetto, a quella spettante, in base al relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti al cui apprendimento è finalizzato il contratto di apprendistato .
Inoltre i lavoratori assunti con contratto di apprendistato saranno esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (a meno di eventuali specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo).
Tre sono le tipologie di contratti di apprendistato previsti dal decreto attuativo:
- contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale;
- contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con questi contratti non può superare il cento per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Nel caso in cui un’azienda abbia alle proprie dipendenze un numero inferiore a tre di lavoratori qualificati o specializzati, possono essere assunti fino a tre lavoratori utilizzando il contratto di apprendistato.
Per le imprese artigiane, questa norma viene derogata e trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Per ogni tipologia di contratto di apprendistato la legge detta specifiche norme in merito all’applicabilità, alla durata.
