Il contratto di lavoro a progetto
IL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO
| La riforma delle collaborazioni coordinate e continuative rappresenta un altro punto centrale di questo provvedimento legislativo. L’introduzione del contratto di lavoro a progetto mira a raggiungere, nelle intenzioni del Governo, due finalità complementari. In primis, il Governo ha ritenuto necessario emanare nuove norme per eliminare la possibilità di quelle pratiche elusive che avevano permesso, soprattutto negli anni novanta, la proliferazione e l’eccessivo ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, in effetti, mascheravano, veri e propri rapporti di lavoro subordinato. Contemporaneamente, il decreto conferisce un riconoscimento legislativo ad una tendenza, quella di lavorare a progetto, che si è resa sempre più necessaria e manifesta in ragione della terziarizzazione dell’economia. Nel nuovo contratto di lavoro a progetto, che, presenta elementi tipici della collaborazioni, il Governo ha, così, inteso riconoscere e conferire a favore dei lavoratori maggiori tutele, che non erano invece presenti nella previgente disciplina.
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Definizione e campo di applicazione
Definizione
L’art. 61 del decreto attuativo stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere:
riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente;
gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
Conseguentemente, il provvedimento stabilisce che tutti quei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che vengono instaurati ma che non sono riconducibili ad uno specifico progetto vengano automaticamente considerati e convertiti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Art. 69, comma 1).
Secondo quanto esplicitato dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 1/2004, requisiti caratterizzanti di questo contratto sono:
il progetto, programma o fase di esso;
l’autonomia del collaboratore nella gestione del progetto;
le forme di coordinamento tra collaboratore e datore di lavoro.
La circolare definisce il progetto come un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.
Esso può essere connesso all'attività principale od accessoria dell'impresa.
L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente e le collegate valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili.
Il programma di lavoro o la fase di esso consistono in un tipo di attività che non si può direttamente ricondurre ad un risultato finale ma che produce un risultato solamente parziale destinato ad essere integrato.
La definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere autonomamente rimessa al collaboratore. L'interesse del committente è, infatti, relativo al raggiungimento di un risultato e non alla disponibilità di una prestazione di lavoro tipica del lavoro subordinato.
Il collaboratore, operando anche all'interno del ciclo produttivo del committente, deve, comunque, necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente. In questo senso, il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione dei termini contrattuali.
Le disposizioni dettate in questo decreto non pregiudicano, comunque, la possibilità di applicare clausole di contratto individuale o di un accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.
Applicazione
Questa normativa non si applica, comunque, alle prestazioni occasionali, cioè a quei rapporti di lavoro con una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e un che generano compenso complessivo, per la prestazione, inferiore o uguale a 5000 Euro.
Nel caso in cui, invece, detto compenso superi la cifra di 5 mila Euro il rapporto viene automaticamente ricondotto alla tipologia del lavoro a progetto.
Sono invece completamente esclusi dalla tipologia del lavoro a progetto (e dalle norme che lo disciplinano)
le professioni intellettuali per le quali è prevista l'iscrizione all'albo;
le professione di agente e di rappresentante di commercio;
i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
i rapporti che legano i componenti agli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti ai collegi e alle commissioni;
coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
Estinzione del contratto, preavviso e diritto di recesso
I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
E’ possibile recedere prima della scadenza del termine
per giusta causa;
o secondo le diverse causali e modalità stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Diritti e doveri del lavoratore progetto
Attraverso la definizione di una serie precisa di diritti e di tutele in capo al lavoratore a progetto il legislatore ha inteso colmare le lacune della previgente disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative.
Corrispettivo
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo, nel luogo di esecuzione del rapporto.
Invenzioni del collaboratore a progetto
Nel caso di invenzione realizzata nello svolgimento del rapporto lavorativo, il lavoratore a progetto ha diritto di esserne riconosciuto autore. La regolamentazione dei diritti e dei doveri e rimandata alle leggi speciali compreso quanto previsto dall'articolo 12 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Malattia e infortunio
In caso di malattia e infortunio del collaboratore il rapporto di lavoro risulta sospeso, senza erogazione del corrispettivo, E’ garantita, quindi, la continuazione del rapporto contrattuale in un momento successivo.
Salva diversa previsione contrattuale, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza prevista.
Il contratto si intende comunque risolto:
se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata;
se risulta superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
Gravidanza
In caso di gravidanza del collaboratore il rapporto di lavoro risulta sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
In questo caso, diversamente dai casi di malattia e infortunio, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salvo una più favorevole disposizione del contratto individuale.
Sicurezza e igiene del lavoro
In materia di sicurezza e igiene ai rapporti di lavoro a progetto si applicano:
le disposizioni di cui alla legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro;
le disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente;
le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
le norme di cui all'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
le norme del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 12 gennaio 2001.
Obbligo di riservatezza
Salvo diverso accordo tra le parti, il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.
Non può in ogni caso svolgere attività in concorrenza con i committenti, né diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione, né compiere atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
Forma
Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull'esecuzione della prestazione lavorativa (non possono, in ogni caso, essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa);
le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
Rinunzie e transazioni
I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2113 Codice Civile.