Il contratto di apprendistato

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Il decreto attuativo individua nel contratto di apprendistato uno dei due strumenti privilegiati dal governo per perseguire la politica della formazione continua, secondo quanto previsto dalla «Strategia Europea per la occupazione».

In particolare, il contratto di apprendistato ha anche l’obiettivo di favorire una formazione in alternanza, che raccordi i sistemi di istruzione e di formazione professionale, e assegna all’impresa formativa il compito di concorrere “sulla base delle intese con le istituzioni formative, alla formazione degli studenti, degli apprendisti, degli occupati e delle persone in cerca di occupazione” (Art. 52, comma 2), nell'ambito di percorsi di istruzione, di formazione professionale, anche integrati, nella transizione al lavoro e nell'esercizio dell'apprendistato.

L’utilizzo del contratto di apprendistato permetterà al lavoratore di ottenere una qualifica professionale che varrà come credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale (Art. 51).

Incentivi economici e normativi

Per ciò che concerne gli incentivi economici, restano, per il momento, in essere, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli attuali sistemi di incentivazione. L’erogazione di tali incentivi sarà tuttavia soggetta ad una effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite dal Ministro del lavoro e delle Politiche sociali.

Durante il rapporto di apprendistato, l’impresa formativa potrà inquadrare il lavoratore in una categoria di inquadramento fino a due livelli inferiore rispetto, a quella spettante, in base al relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti  al cui apprendimento è finalizzato il contratto di apprendistato .

Inoltre i lavoratori assunti con contratto di apprendistato saranno esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (a meno di eventuali specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo).

Tre sono le tipologie di contratti di apprendistato previsti dal decreto attuativo:

  • contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 

  • contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale;

  • contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con questi contratti non può superare il cento per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Nel caso in cui un’azienda abbia alle proprie dipendenze un numero inferiore a tre di lavoratori qualificati o specializzati, possono essere assunti fino a tre lavoratori utilizzando il contratto di apprendistato. 

Per le imprese artigiane, questa norma viene derogata e trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 

Per ogni tipologia di contratto di apprendistato la legge detta specifiche norme in merito all’applicabilità, alla durata

Contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

Applicabilità

Questa tipologia contrattuale è utilizzabile in 

  • tutti settori di attività;

  • nel caso di giovani e adolescenti che abbiano compiuto i quindici anni.

Durata

La durata del contratto non può essere superiore ai tre anni è viene determinata in considerazione

  • della qualifica da conseguire;

  • del titolo di studio;

  • dei crediti professionali e formativi acquisiti;

  • dal bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati.

Regolamentazione

La regolamentazione del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Il decreto impone comunque il rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

  1. forma scritta del contratto, contenente indicazione:

    • della prestazione lavorativa oggetto del contratto; 

    • del piano formativo individuale; 

    • della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale ed extra-aziendale; 

  2. divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

  3. possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 Codice Civile;

  4. divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;

  5. definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

  6. previsione di un monte ore di formazione, esterna ed interna all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

  7. rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalla Regioni competenti;

  8. riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna all'impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

  9. registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; 

  10. presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

Apprendistato professionalizzante

 

Applicabilità

Questa tipologia contrattuale è utilizzabile, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, in: 

  • tutti settori di attività;

  • nel caso di soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

E’ prevista una deroga nel caso di soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 per i quali il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal  diciassettesimo anno di età.

 

Durata

E’ prevista una durata compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo di 6 anni in base a quanto stabilito dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale. 

 

Regolamentazione

La regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

  1. forma scritta del contratto, contenente: 

    • indicazione della prestazione oggetto del contratto; 

    • del piano formativo individuale; 

    • nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale ed extra-aziendale; 

  2. divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; 

  3. possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 Codice Civile; 

  4. divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; 

  5. previsione di un monte ore di formazione di almeno 120 ore per anno, interno o esterno all'azienda, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;

  6. rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; 

  7. riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna all'impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; 

  8. registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.

Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

Applicabilità

Questa tipologia contrattuale è utilizzabile in

  • tutti settori di attività

  • per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario;

  • per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione;

  • per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  • nel caso di soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

E’ prevista una deroga per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, per i quali questo tipo di contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Durata e disciplina

Ferme restando le intese vigenti, la disciplina e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative.


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