Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro

LE NUOVE NORME CHE DISCIPLINANO IL MERCATO DEL LAVORO

Il titolo II del decreto legislativo emanato dal Governo in attuazione della legge Biagi disciplina il nuovo sistema dei servizi di collocamento .

La riforma, nelle intenzioni del legislatore, mira a realizzare un sistema di strumenti che conferisca trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e migliori la capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una occupazione.

Per raggiungere questi obiettivi, la nuova disciplina introduce novità strutturali che permetteranno a nuovi soggetti sia privati sia pubblici di svolgere quelle attività ritenute necessarie dal legislatore per garantire un efficace ed efficiente incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le principali novità introdotte riguardano:

  • la definizione delle attività che i soggetti privati e pubblici saranno autorizzati a svolgere;

  • l’introduzione di un nuovo regime di autorizzazioni atto a concedere ai soggetti le relative autorizzazioni ad operare e l’individuazione dei nuovi soggetti autorizzati e/o accreditati a svolgere le nuove attività;

  • l’istituzione della “Borsa continua nazionale del lavoro”;


Le attività delle Agenzie per il lavoro

L’art. 2 del decreto legislativo fornisce precise definizioni delle attività potranno essere svolte dalle “agenzie per il lavoro”:

  1. "somministrazione di lavoro": la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine;

  2. "intermediazione": l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro,anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'adeguamento delle competenze o delle capacità dei lavoratori;

  3. "ricerca e selezione del personale": l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento;valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'adeguamento delle competenze o delle capacità dei candidati alle esigenze delle posizioni organizzative oggetto della ricerca; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

  4. "supporto alla ricollocazione professionale" (outplacement): l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;

Il regime delle autorizzazioni

L’art. 2, comma 3, introduce un regime di autorizzazioni unico per i soggetti che eserciteranno le attività previste.

Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali istituirà l’albo delle “agenzie per il lavoro”, il quale albo risulterà diviso in cinque sezioni che raccoglieranno:

  • le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo generalista;

  • le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo specialista;

  • le agenzie di intermediazione;

  • le agenzie di ricerca e selezione del personale;

  • le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

L’iscrizione all’albo sarà subordinata al rilascio da parte del Ministero del lavoro delle previste autorizzazioni che certificheranno il rispetto dei requisiti giuridici e finanziari contenuti nell’art. 5 del decreto legislativo e specificati nel decreto ministeriale 23 dicembre 2003 e nel decreto ministeriale 5 maggio 2004.

Sono previsti particolari regimi di autorizzazione (art. 6) tramite i quali potranno svolgere attività di intermediazione:

  • gli enti locali

  • le università pubbliche e private e le fondazioni universitarie;

  • i comuni;

  • le camere di commercio;

  • gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici e privati;

  • le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

  • le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale (con oggetto sociale la tutela delle attività del lavoro);

  • gli enti bilaterali;

  • l'Ordine nazionale dei Consulenti del lavoro tramite apposito soggetto dotato di personalità giuridica.

Borsa continua nazionale del lavoro

Il Capo III disciplina l’istituzione della “borsa continua nazionale del lavoro” che dovrebbe assicurare un sistema “aperto e trasparente” tale da favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La struttura sarà incentrata su una rete di nodi regionali e sarà alimentata dalle informazioni immesse nel sistema dagli operatoti pubblici e privati, dai lavoratori e dalle imprese.

I lavoratori e le imprese avranno libero accesso al sistema da qualunque punto della rete e potranno in ogni momento inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza necessità di rivolgersi ai soggetti pubblici e privati.

E’ fatto obbligo per i soggetti pubblici e privati di inserire nella Borsa i dati acquisiti in base alle indicazioni rese dai lavoratori e dalle imprese.

Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:

  1. un livello nazionale finalizzato:

    1. alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;

    2. all’integrazione dei sistemi regionali;

    3. alla definizione dell’insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

  2. un livello regionale che concorre, nel quadro delle competenze proprie delle Regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:

    1. alla realizzazione dell’integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;

    2. alla definizione e nella realizzazione del modello di servizi al lavoro;

    3. alla cooperazione alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.

Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario.


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