LE NUOVE NORME CHE DISCIPLINANO IL MERCATO DEL LAVORO
| Il titolo II del decreto legislativo emanato dal Governo in attuazione della legge Biagi disciplina il nuovo sistema dei servizi di collocamento . La riforma, nelle intenzioni del legislatore, mira a realizzare un sistema di strumenti che conferisca trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e migliori la capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una occupazione. Per raggiungere questi obiettivi, la nuova disciplina introduce novità strutturali che permetteranno a nuovi soggetti sia privati sia pubblici di svolgere quelle attività ritenute necessarie dal legislatore per garantire un efficace ed efficiente incontro tra domanda e offerta di lavoro. Le principali novità introdotte riguardano: la definizione delle attività che i soggetti privati e pubblici saranno autorizzati a svolgere; l’introduzione di un nuovo regime di autorizzazioni atto a concedere ai soggetti le relative autorizzazioni ad operare e l’individuazione dei nuovi soggetti autorizzati e/o accreditati a svolgere le nuove attività; l’istituzione della “Borsa continua nazionale del lavoro”; |
| Le attività delle Agenzie per il lavoro
L’art. 2 del decreto legislativo fornisce precise definizioni delle attività potranno essere svolte dalle “agenzie per il lavoro”: "somministrazione di lavoro": la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine; "intermediazione": l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro,anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'adeguamento delle competenze o delle capacità dei lavoratori; "ricerca e selezione del personale": l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento;valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'adeguamento delle competenze o delle capacità dei candidati alle esigenze delle posizioni organizzative oggetto della ricerca; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; "supporto alla ricollocazione professionale" (outplacement): l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività; |
| Il regime delle autorizzazioni
L’art. 2, comma 3, introduce un regime di autorizzazioni unico per i soggetti che eserciteranno le attività previste. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali istituirà l’albo delle “agenzie per il lavoro”, il quale albo risulterà diviso in cinque sezioni che raccoglieranno: le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo generalista; le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo specialista; le agenzie di intermediazione; le agenzie di ricerca e selezione del personale; le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. L’iscrizione all’albo sarà subordinata al rilascio da parte del Ministero del lavoro delle previste autorizzazioni che certificheranno il rispetto dei requisiti giuridici e finanziari contenuti nell’art. 5 del decreto legislativo e specificati nel decreto ministeriale 23 dicembre 2003 e nel decreto ministeriale 5 maggio 2004. Sono previsti particolari regimi di autorizzazione (art. 6) tramite i quali potranno svolgere attività di intermediazione: gli enti locali le università pubbliche e private e le fondazioni universitarie; i comuni; le camere di commercio; gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici e privati; le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro; le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale (con oggetto sociale la tutela delle attività del lavoro); gli enti bilaterali; l'Ordine nazionale dei Consulenti del lavoro tramite apposito soggetto dotato di personalità giuridica. |
Borsa continua nazionale del lavoro
Il Capo III disciplina l’istituzione della “borsa continua nazionale del lavoro” che dovrebbe assicurare un sistema “aperto e trasparente” tale da favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
La struttura sarà incentrata su una rete di nodi regionali e sarà alimentata dalle informazioni immesse nel sistema dagli operatoti pubblici e privati, dai lavoratori e dalle imprese.
I lavoratori e le imprese avranno libero accesso al sistema da qualunque punto della rete e potranno in ogni momento inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza necessità di rivolgersi ai soggetti pubblici e privati.
E’ fatto obbligo per i soggetti pubblici e privati di inserire nella Borsa i dati acquisiti in base alle indicazioni rese dai lavoratori e dalle imprese.
Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:
un livello nazionale finalizzato:
alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;
all’integrazione dei sistemi regionali;
alla definizione dell’insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
un livello regionale che concorre, nel quadro delle competenze proprie delle Regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
alla realizzazione dell’integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;
alla definizione e nella realizzazione del modello di servizi al lavoro;
alla cooperazione alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario.